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STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCIERI VALLI DI NON E DI SOLE
CON SEDE IN TRENTO
Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
In data 1 gennaio 1997 si è costituita a Cles la “Società Arcieri Valli di Non e di Sole” una libera associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, affiliata alla Federazione Italiana Tiro (FITARCO) con l’arco dal 03 gennaio 1991.
L’Associazione è un’associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Valli di Non e di Sole”, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D
Con decorrenza 01.01.2020 l’associazione ha sede in Trento presso la sede del Comitato provinciale FITARCO presso la Casa dello Sport-Sanba'Polis Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN). L’associazione opera presso le sedi operative di :
● Cles, Via Degasperi, 164 presso il Centro Sportivo di Cles
● Spormaggiore, loc. Castel Belfort presso il percorso di tiro con l’arco del Comune di Spormaggiore.
● Trento, presso la palestra ed il campo sportivo del Centro Sportivo Piedicastello Essa può stabilire altre sedi operative in qualsiasi Comune della Provincia di Trento. Articolo 2 - SCOPO
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10,D.Lgs. 36/2021, ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021., ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l’Arco e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A,
intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’associazione di svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti sopra indicati, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina
sportiva. Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
3. E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dell'elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto. L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest’ultima è affiliata o aderente.
5. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività sportiva. 6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
7. L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, il componente rappresentante degli atleti e/o dei tecnici che fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Articolo - 3 DURATA
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo - 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme
ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
5. In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere rivalutata e trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti causa morte.
Articolo - 5 DIRITTI DEI SOCI
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13. 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, nel rispetto delle norme d’uso eventualmente previste dal Consiglio Direttivo
4. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
Articolo - 6 Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria.
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto. 2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. 3. L’Associato radiato non può essere più riammesso.
Articolo - 7 ORGANI
1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci,
b) il Presidente,
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo - 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni. 8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo - 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati. 3. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
Articolo - 10 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.
3. L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
4. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.
Articolo - 11 VALIDITÀ’ DELLE ASSEMBLEE
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo - 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno diecii giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo - 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal rappresentante degli Atleti, dal Rappresentante dei Tecnici, dal Segretario e da almeno tre membri (consiglieri) eletti dall’assemblea. Il rappresentante degli atleti è eletto, fra uno di loro, dai soli soci in possesso dell’idoneità medico sportiva per la pratica dell’attività sportiva agonistica. Il rappresentante dei tecnici è eletto, fra uno di loro, fra i soci che hanno l’abilitazione alla funzione di tecnico secondo le norme FITARCO.
2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
7. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, previa notifica della circostanza da parte del Presidente ed a fronte ciononostante della mancanza di giustificazioni o in presenza di giustificazioni giudicate a maggioranza assoluta del Direttivo, non accettabili, decade dalla carica.
8. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Articolo - 14 DIMISSIONI
1. Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi Componenti. b) per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti; d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea. 2. In questi casi il Presidente o, in caso in caso di suo impedimento, il vice presidente o, in subordine,
il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l’amministrazione ordinaria. 3. Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l’operatività dell’organo non risulta compromessa, si procederà all’integrazione dell’organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto. Qualora non fosse possibile l’integrazione dell’organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l’integrazione dell’organo. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo e da celebrarsi nei successivi 30 giorni”.
Articolo - 15 CONVOCAZIONE DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo - 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto.
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci e decidere sulle giustificazioni addotte dal consigliere ingiustificatamente assente ai sensi dell’art. 13 comma 7 qualora tali decisioni si dovessero rendere necessarie;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci. g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
h) Deliberare in merito alla stipula di contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, apertura di conti correnti bancari, sottoscrizione di assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario rilevante, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
i) Assegnare al Presidente la delega provvedere all’acquisizione di forniture per la normale attività dell’associazione entro determinati limiti di spesa.
j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.
k) Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
Articolo - 17 IL PRESIDENTE
1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.
Articolo - 18 IL VICEPRESIDENTE
1. Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Il Vicepresidente ha le funzioni di dirigente rappresentante ai sensi del punto 9.5 del regolamento organico Fitarco
Articolo - 19 - IL SEGRETARIO
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo - 20 Il RENDICONTO
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.
Articolo - 21 ANNO SOCIALE
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo - 22 FONDO COMUNE
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività e dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale.
Articolo - 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.
Articolo - 24 SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
2. Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
Articolo 25 - Liquidazione
Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso
Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio
Articolo 26 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione,
dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre
Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo
la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo – 27 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
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Contributi da enti pubblici anno 2024
Comune di Giovo - Euro 2.000,00
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Arcieri Valli di Non e di Sole A.S.D.
Casa dello Sport-Sanba’Polis Via della Malpensada, 84 – 38123 Trento (TN). Tel. Cell 3475792400
p.iva 01402920225 - c.f. 92006770223
Cassa Rurale Val di Non – Filiale n.1 – Viale Degasperi – 38023 Cles (TN) IBAN IT62 Q082 8234 6700 0000 1004 643