STATUTO  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ARCIERI VALLI DI NON E DI SOLE 

CON SEDE IN TRENTO 

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 

In data 1 gennaio 1997 si è costituita a Cles la “Società Arcieri Valli di Non e di Sole” una libera  associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, affiliata alla Federazione Italiana Tiro  (FITARCO) con l’arco dal 03 gennaio 1991. 

L’Associazione è un’associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “  Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Valli di Non e di Sole”, attualmente senza personalità  giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo  14, D.Lgs. 39/2021. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso  della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D 

Con decorrenza 01.01.2020 l’associazione ha sede in Trento presso la sede del Comitato provinciale  FITARCO presso la Casa dello Sport-Sanba'Polis Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN). L’associazione opera presso le sedi operative di : 

● Cles, Via Degasperi, 164 presso il Centro Sportivo di Cles 

● Spormaggiore, loc. Castel Belfort presso il percorso di tiro con l’arco del Comune di  Spormaggiore. 

● Trento, presso la palestra ed il campo sportivo del Centro Sportivo Piedicastello Essa può stabilire altre sedi operative in qualsiasi Comune della Provincia di Trento. Articolo 2 - SCOPO 

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno  essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.  2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10,D.Lgs. 36/2021, ha per  finalità l’esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive  dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021., ivi comprese la  formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.  Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive  dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l’Arco e più in generale delle discipline  sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro  delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei  Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, 

intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione  di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.  A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l’Associazione formulerà domanda di  affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco riservandosi, in prosieguo, con  delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra  federazione od ente. 

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà  dell’associazione di svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio  Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti sopra indicati, l’Associazione potrà, tra  l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e  attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività  didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina 

sportiva. Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi  compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà  con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la  partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare  l’opinione pubblica alle finalità associative. Si escludono le attività riservate ai professionisti  iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le  espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità. 

3. E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dell'elettività  delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto. L’Associazione si avvarrà  prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà  lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare  funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.  

4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale  dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato  internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e  ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui  quest’ultima è affiliata o aderente.  

5. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi  competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità  Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l’attività  sportiva. 6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei  Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società  affiliate. 

7. L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici  tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel  caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il  rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, il  componente rappresentante degli atleti e/o dei tecnici che fa parte del Consiglio Direttivo  dell’Associazione. 

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere  comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco od altra Federazione  Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione, mediante trasmissione  di copia del verbale. 

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3  D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una  dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in  carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. 

Articolo - 3 DURATA 

1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera  dell’Assemblea straordinaria degli associati.  

Articolo - 4 DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E’  espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e  ai diritti che ne derivano.  

2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta  e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per  irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme 

ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività  sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita  esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della  FITARCO e dei suoi organi.  

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su  apposito modulo.  

4. La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del  Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è  ammesso appello all’Assemblea generale.  

5. In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere  controfirmate dall’esercente la potestà parentale. L’esercente patria potestà che sottoscrive la  domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la  stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.  

6. La quota associativa non può essere rivalutata e trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti  causa morte.  

Articolo - 5 DIRITTI DEI SOCI 

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle  assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito  dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della  maggiore età.  

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno  dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.  3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede  sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, nel rispetto  delle norme d’uso eventualmente previste dal Consiglio Direttivo  

4. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche  disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. 

 

Articolo - 6 Decadenza dei Soci  

1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:  

a) dimissione volontaria.  

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota  associativa.  

c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo,  pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione,  o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.  d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.  2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato  dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio  interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il  provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.  3. L’Associato radiato non può essere più riammesso.  

Articolo - 7 ORGANI 

1. Gli organi sociali sono:  

a) l’Assemblea generale dei soci,  

b) il Presidente,  

c) il Consiglio Direttivo. 

 

Articolo - 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  

1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata  in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta  l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli  associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.  

2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno  la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della  richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del  Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non  oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta  anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.  

3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo  idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.  

4. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua  assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta  dalla maggioranza dei presenti.  

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione  elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con  funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.  

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un  notaio.  

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal  segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione  di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima  diffusione.  

Articolo - 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE 

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in  regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di  esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.  

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati.  3. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni  di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art.  2373 cod. civ., in quanto compatibile. 

Articolo - 10 COMPITI DELL’ASSEMBLEA  

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell’effettuazione,  mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli  associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione. Nella  convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco  delle materie trattate.  

2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro  quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e  finanziario consuntivo.  

3. L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del  mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i  componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il  Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio. 

4. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché  in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi  dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non  rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo  esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.  

 

Articolo - 11 VALIDITÀ’ DELLE ASSEMBLEE  

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della  maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole  della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.  

2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti  due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti.  

3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea  straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e  delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

 

Articolo - 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno diecii giorni  prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale  comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella  convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco  delle materie da trattare.  

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello  Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli  organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il  funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di  liquidazione.  

 

Articolo - 13 CONSIGLIO DIRETTIVO  

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal rappresentante degli Atleti, dal  Rappresentante dei Tecnici, dal Segretario e da almeno tre membri (consiglieri) eletti  dall’assemblea. Il rappresentante degli atleti è eletto, fra uno di loro, dai soli soci in possesso  dell’idoneità medico sportiva per la pratica dell’attività sportiva agonistica. Il rappresentante dei  tecnici è eletto, fra uno di loro, fra i soci che hanno l’abilitazione alla funzione di tecnico secondo le  norme FITARCO.  

2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 4 anni ed i suoi  componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso  di parità prevarrà il voto del Presidente.  

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che  siano maggiorenni e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni  sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in  giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi  delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi  complessivamente intesi non superiori ad un anno.  

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in  carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.  

6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi  ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli  associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima  diffusione. 

7. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni  consecutive, previa notifica della circostanza da parte del Presidente ed a fronte ciononostante della  mancanza di giustificazioni o in presenza di giustificazioni giudicate a maggioranza assoluta del  Direttivo, non accettabili, decade dalla carica. 

8. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre  società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione  sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti  dal Coni. 

Articolo - 14 DIMISSIONI 

1. Il consiglio direttivo decade: 

a) per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi  Componenti. b) per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del presidente; 

c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti; d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea. 2. In questi casi il Presidente o, in caso in caso di suo impedimento, il vice presidente o, in subordine, 

il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l’amministrazione ordinaria. 3. Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l’operatività dell’organo non risulta compromessa,  si procederà all’integrazione dell’organo collegiale con la chiamata del numero di componenti  necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei  voti conseguiti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo  eletto. Qualora non fosse possibile l’integrazione dell’organo, il consiglio direttivo proseguirà in  numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti  per l’integrazione dell’organo. Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro  sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla  scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo e da celebrarsi nei successivi 30 giorni”. 

Articolo - 15 CONVOCAZIONE DIRETTIVO 

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è  fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.  

 

Articolo - 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:  

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci. 

b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’assemblea;  c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e  convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente  Statuto.  

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre  all’approvazione dell’assemblea degli associati;  

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci e decidere sulle giustificazioni addotte  dal consigliere ingiustificatamente assente ai sensi dell’art. 13 comma 7 qualora tali decisioni si  dovessero rendere necessarie;  

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei  soci. g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.  

h) Deliberare in merito alla stipula di contratti di gestione, di locazione, di compravendita  anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, apertura di conti correnti bancari,  sottoscrizione di assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre  mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario rilevante, formare commissioni  e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni  sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  amministrazione.  

i) Assegnare al Presidente la delega provvedere all’acquisizione di forniture per la normale  attività dell’associazione entro determinati limiti di spesa. 

j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica  sportiva. 

k) Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento  dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali  volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro  sportivo; 

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs.  36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

 

Articolo - 17 IL PRESIDENTE 

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il  funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per  ogni evenienza. 

 

Articolo - 18 IL VICEPRESIDENTE 

1. Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento  temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Il Vicepresidente ha le  funzioni di dirigente rappresentante ai sensi del punto 9.5 del regolamento organico Fitarco

Articolo - 19 - IL SEGRETARIO 

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige  i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione  dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti  da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.  

 

Articolo - 20 Il RENDICONTO 

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione  assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione  economica/finanziaria dell’Associazione.  

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e  corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del  principio della trasparenza nei confronti degli associati.  

3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno  l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del  rendiconto stesso.  

 

Articolo - 21 ANNO SOCIALE 

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di  ciascun anno.  

 

Articolo - 22 FONDO COMUNE 

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal  Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti  dalle attività e dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale.

 

Articolo - 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA  

 

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno  devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo sarà composto  da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli  arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre  la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi  entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla  data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando  pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è  ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà  di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile  dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla  Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. 

Articolo - 24 SCIOGLIMENTO 

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,  convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli  associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di  almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la  richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento  dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con  l'esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà,  sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio  dell'associazione. 

2. Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento  dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere  inviato per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Eventuali beni in uso e non di  proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza. 

Articolo 25 - Liquidazione 

Dichiarata l’estinzione dell’associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione  del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall’estinzione o dallo  scioglimento, l’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso  di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più  liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli  amministratori uscenti. La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al  Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del  Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono  essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso 

Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel  caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il  Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico  ministero o anche d’ufficio 

Articolo 26 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi 

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di  liquidazione, 

dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad  altre 

Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi,  secondo 

la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla  legge.

 

Articolo – 27 NORMA DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni  dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme  del codice civile.